Statuto

ART.1 E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica culturale senza fini di lucro denominata JAKU KAI – Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale, con sede in Genova, ad oggi in Via Fieschi 20A – Cancello.

ART. 2 L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

ART. 3 L’Associazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo e l’esercizio di ogni genere di attività sportiva, ammissibile secondo la deliberazione n. 1566 del Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni, culturale, ricreativa, espressiva e di socialità a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno. Si propone:

lo sviluppo e il compimento delle potenzialità umane tramite l’insegnamento di tradizioni artigiane, artistiche, marziali e umanistiche connesse alla crescita personale.
di progettare, organizzare e gestire interventi formativi, educativi e di aggiornamento, anche a carattere professionale, in ambito di didattica e metodologia, metodologie e attività laboratoriali, didattica delle singole discipline previste dall’ordinamento, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva amatoriale, agonistica, ricreativa e culturale o di altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle potenzialità umane.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro:

Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle discipline proposte.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopraddette finalità.
Far parte di associazioni o società con oggetto analogo al proprio e collaborare con enti, strutture educative, sociali, scolastiche, culturali e di altro tipo.
In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

ART. 4 Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5 L’Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

ART. 6 L’Associazione è costituita da un minimo di cinque soci denominati Soci Fondatori. Essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, denominati Soci Effettivi. Successivamente all’atto di costituzione dell’Associazione Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Fondatore a chi si è particolarmente distinto per impegno collaborativo nell’attività sociale, per merito sportivo, o per qualunque altro motivo che il Consiglio ritenga valido. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti e Associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Sono denominati Soci sostenitori tutti i soci effettivi che al momento dell’iscrizione all’associazione versino una liberalità in ragione uguale o superiore al 50% della quota d’iscrizione. L’associazione potrà essere strutturata anche in sezioni sportive con sedi nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Le sezioni usufruiranno del nome e dei diritti sportivi dell’Associazione alle cui finalità, statuto e regolamento rimangono vincolate. La loro gestione sia dal punto di vista organizzativo che economico sarà totalmente indipendente ed in piena autonomia, così da sollevare il Consiglio Direttivo dell’Associazione da qualsiasi responsabilità gestionale e fiscali ai sensi dell’art.38 CC. Le sezioni autonome, ma collegate per atto di adesione, dovranno essere costituite nella forma di Associazione Sportiva Dilettantistica, non riconosciuta. Ogni sezione potrà occuparsi di una sola attività sportiva e per ogni attività può costituirsi una sola Sezione. Le sezioni dovranno annualmente riferire al Consiglio Direttivo circa i programmi ed i risultati dell’attività sportiva svolta.

ART. 7 L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione. Chi intende aderire all’associazione deve farne espressa domanda al Consiglio Direttivo.

Le modalità di accettazione della domande dei nuovi soci sono normate dal regolamento interno dell’Associazione Jakukai”. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità. Ogni socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna: a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport; b) a partecipare all’attività ed alle manifestazioni sociali; c) a contribuire alle necessità economiche sociali; d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’associazione sportiva. La domanda di adesione all’Associazione da parte di coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età deve essere firmata dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda, pur non essendo socio, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La qualità di socio dà diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

ART. 8 Ogni socio, all’atto del tesseramento, accetta l’obbligo di osservare lo Statuto Sociale ed eventuali regolamenti interni approvati dall’Assemblea.

ART. 9 Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 10 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 11 Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori. Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti risorse: a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono; b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio; c) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; d) quote di partecipazione ai corsi

L’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale e le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali.

L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente. E’ comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E’ comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l’associazione si ispira.

ART. 12 Sono organi dell’associazione:

L’assemblea dei soci; b. Il Consiglio Direttivo; c. Il Presidente.
ART. 13 L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L’assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno.
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 14 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, due associati.

A ciascuna Sezione eventualmente costituita ai sensi dell’art.6 del presente statuto spetta un voto.

ART. 15 L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto.

Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

ART. 16 L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

ART. 17 L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 18 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 componenti compreso il Presidente , determinato, di volta in volta dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 19 In caso di dimissioni o vacanze nel Consiglio Direttivo i membri saranno sostituiti nella prima assemblea ordinaria dei soci. Qualora i membri fossero ridotti a meno di tre, sarà convocata un’assemblea straordinaria per la ricostituzione del Consiglio.

ART. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

ART. 21 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
redigere il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
ART. 22 Il Presidente è eletto dall’assemblea. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

ART. 23 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 24 Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza il tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 25 Il rendiconto dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all’approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

ART. 26 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’associazione tiene il libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci e il libro Soci.

ART. 27 All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 28 In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l’ammonizione; 2) la sospensione; 3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’assemblea dei soci.

ART. 30 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto le norme e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell’Ente di Promozione Sportiva a cui l’associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.